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Videosorveglianza, no a telecamere private puntate su vicini o spazi pubblici
A cura dell’Ufficio Stampa
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Fuori gioco le diffuse telecamere dei privati che puntano sugli spazi pubblici e sulle aree dei vicini di casa. Via libera invece alle telecamere finte e agli impianti più complessi previo adeguato bilanciamento degli interessi e fatte salve le speciali esigenze di polizia. E arriva anche il nuovo cartello per la videosorveglianza Gdpr formato Ue. Lo evidenziano le linee guida sul trattamento dei dati personali n. 3/2019 divulgate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020
Il crescente impiego dei dispositivi informativi e di videocontrollo è al centro della riforma europea sulla tutela dei dati personali che in materia di videosorveglianza si articola sia nel Gdpr che nella direttiva Ue 2016/680 dedicata alle attività di polizia.
Le linee guida sulla videosorveglianza sono quindi finalizzate a una applicazione uniforme del Gdpr con particolare riferimento agli impianti finalizzati alla tutela del patrimonio e della sicurezza privata. Ma possono risultare utili anche per la strutturazione di progetti integrati di videosorveglianza pubblica ad uso interforze.
Il Gdpr non si applica alle telecamere finte, ai sistemi di assistenza alla guida e alle riprese effettuate in ambito familiare e domestico, specificano innanzitutto le linee guida. Purché i dati raccolti poi non vengano pubblicati in rete, prosegue la nota. Attenzione alle telecamere dei privati puntate sulle strade e sulle proprietà dei vicini di casa. Queste installazioni sono sicuramente illecite e il rischio delle sanzioni è elevato.
Prima di installare un impianto le linee guida evidenziano poi la necessità di valutare adeguatamente e preventivamente le finalità e gli scopi del monitoraggio. Se è proprio necessario installare telecamere, previa adeguata ponderazione, andranno sempre utilizzate informative chiare che potranno essere omesse solo per motivi di polizia, negli impianti pubblici. Il bilanciamento degli interessi dovrà sempre essere al centro di ogni azione progettuale in materia di videosorveglianza, pubblica o privata.
E in questo senso il provvedimento mette per esempio anche in discussione le dash cam domestiche che registrano il traffico dall’interno dei veicoli. In ogni caso dovrà sempre essere rispettato il diritto dei lavoratori e la tutela delle persone, specifica il documento. Attenzione anche alla divulgazione dei filmati e ai dati biometrici. Senza il consenso degli interessati non sarà possibile divulgare i video raccolti sulla rete. In particolare se il filmato evidenzia particolari inclinazioni dei soggetti ripresi.
Il riconoscimento facciale e la cattura dei dati biometrici sono sempre sorvegliati speciali, prosegue la nota. L’interessato ha diritto di accesso ai filmati e di ottenere informazioni sui sistemi che lo hanno ripreso. Ma anche di richiedere la cancellazione tempestiva dei tracciati che lo riguardano.
Eccetto per gli impianti regolati ad uso sicurezza urbana e pubblica, ai sensi del dlgs 51/2018 che ha dato attuazione alla direttiva polizia. Le linee guida forniscono poi un nuovo modello di cartello informativo da utilizzare per gli impianti regolati ai sensi del Gdpr.
Le informazioni di secondo livello, più dettagliate, dovranno essere messe a disposizione dell’interessato. Anche sul periodo di conservazione dei filmati vige il principio dell’accountability ma le linee guida incoraggiano una conservazione media ordinaria di 72 ore. Molto importante il rispetto delle misure tecniche ed organizzative più appropriate per mettere in sicurezza i dati ed i sistemi ai sensi dell’art. 32 del gdpr. E gli impianti di videosorveglianza dovranno essere rispettosi dei principi privacy by design e by default ed essere sottoposti a una preventiva valutazione di impatto.
Fonte: Italia Oggi del 01.01.2020
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Credits: Federico Lodesani