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La presunzione di contagio non si applica alle imprese

A cura dell’Ufficio Stampa
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Un corretto approccio alla questione degli infortuni sul lavoro da Covid-19 è di centrale importanza nella fase di ripartenza delle imprese nell’emergenza della pandemia. Il rapporto fra contagio di un lavoratore e infortunio sul lavoro è  oggetto di una controversa circolare dell’Inail che ha esteso il principio della presunzione di origine professionale dell’infortunio sul lavoro oltre il caso degli operatori sanitari a diretto contatto con i malati Covid-19.

Se venisse adottata la presunzione di contagio a tutti i casi di lavoratori che contraggono il Covid-19, potrebbero essere avviate nei confronti dei datori di lavoro azioni di vario genere (dall’azione penale, all’azione di regresso da parte dell’Inail e persino l’azione del lavoratore per ottenere il danno differenziale), anche laddove siano state correttamente applicate le misure di prevenzione. Per Confartigianato si tratta di una interpretazione inaccettabile.

Nei negoziati con Governo e parti sociali che hanno portato alla sottoscrizione dei protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020, Confartigianato ha sempre posto quale prima richiesta in materia il riconoscimento del Covid-19 come un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione.
Questo principio, non a caso, è riportato nei protocolli del Governo. Per questo Confartigianato ha richiesto all’Inail di modificare il suo orientamento, delimitando il principio della cosiddetta presunzione di contagio all’unico caso logicamente ammissibile, ovvero quello concernente gli operatori sanitari che siano entrati in diretto contatto con soggetti positivi al Covid-19.

Confartigianato ha anche chiesto un urgente intervento da parte del Governo che da un lato escluda l’applicazione del principio della presunzione semplice per il riconoscimento di infortunio professionale del covid-19 e dall’altro eviti future ingiuste possibili azioni di rivalsa e di responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro.

 Il tema è stato anche presentato da Confartigianato nel corso di un’audizione della Commissione Lavoro del Senato, con la  richiesta di una norma di esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da parte di un proprio lavoratore.  Anche i principi comunitari in materia contenuti in una direttiva Cee, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabiliscono a chiare lettere la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. Una fattispecie che descrive perfettamente l’attuale pandemia.

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Credits: Federico Lodesani

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