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Superbonus e bonus edilizi, cosa prevede il decreto “prezzi”
A cura dell’Ufficio Stampa
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Mercoledì 16 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto “prezzi” (DM n.75/2022) del MiTE (Ministero della Transizione ecologica ndr.). Il provvedimento definisce i costi massimi agevolabili per il superbonus e per gli altri bonus edilizi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese.
I nuovi massimali, riepilogati nell’Allegato A del decreto (vedi allegato in fondo alla notizia ndr.) si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera per la messa in opera dei beni e tengono conto degli aumenti di prezzo rilevati nel mercato delle materie prime per l’edilizia. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA (l’Agenzia nazionale dell’energia ndr.), sull’andamento delle misure.
Entrata in vigore
Come previsto dal decreto ministeriale (vedi art.5), il provvedimento entra in vigore il 30° giorno successivo dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 15 aprile 2022. I nuovi costi potranno essere utilizzati per gli interventi per cui la CILAS o il titolo edilizio saranno presentati dal 16 aprile 2022. Il decreto precisa inoltre che per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle Camere di Commercio competenti sul territorio dove è localizzato l’edificio, oppure i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Eventuali difformità
Qualora le verifiche effettuate dagli asseveratori evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal decreto “prezzi”, la detrazione è applicata entro i limiti massimi previsti.