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Patente a Crediti, tutto quello che c’è da sapere

A cura dell’Ufficio Stampa
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Dal 1° ottobre entra in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili.

Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso. La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del lavoro la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente (Circolare n. 4 del 23 settembre 2024).

 
Patente a Crediti: fino al 31 ottobre requisiti autocertificabili

Nella circolare n. 4 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti. E’ possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

 
Disciplina transitoria

L’Autocertificazione ha scadenza il 1° novembre, data entro cui si dovrà aver effettuato l’iscrizione al portale INL.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE

 
Sanzione amministrativa

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o abbia fornito dichiarazione mendace sul possesso dei requisiti…  avrà la sospensione di mesi 12 oltre sanzione accessoria di € 60.000. Inoltre l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 
Comunicazione all’RLST

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

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