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Over 50, obbligo vaccinale e del supergreen pass sul lavoro. Guida a tutte le nuove regole

A cura dell’Ufficio Stampa
uff.stampa@confartigianatofc.it

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 1 del 7/1/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” con nuove misure di contrasto alla pandemia. Viene introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’obbligo del Super green pass per i lavoratori over 50. Nuove regole per accedere ai servizi alla persona, centri commerciali e uffici pubblici. Novità anche per la scuola. 

Di seguito una Guida alle nuove regole:

Già in vigore:

  • Obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
  • Obbligo mascherine all’aperto anche in zona bianca.
  • Obbligo mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto e su tutti i mezzi di trasporto (sanzione da 400 a 1000 euro).
  • Obbligo green pass “rafforzato” (vaccinati e guariti) per tutti i locali che somministrano alimenti e bevande all’aperto e al chiuso, compresa la consumazione al banco (sanzione da 400 a 1000 euro).
  • Obbligo green pass “rafforzato” per accedere ai corsi di formazione.
  • Obbligo green Pass “rafforzato” e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose per entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
  • Obbligo green pass “rafforzato” per musei e mostre, centri benessere al chiuso, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (sanzione da 400 a 1000 euro).
  • Capienza impianti sportivi al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.
  • Autorizzata la dose “booster” (terza dose) anche per i soggetti di fascia età 12-15 anni con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 16 anni di età.

Dal 7/1/2022 (data di pubblicazione in G.U. del Decreto in oggetto):

  • Obbligo vaccinale (fino al 15/6/2022) per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto il 50esimo anno di età (sanzione 100 euro una tantum inflitta dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1/2/2022). La disposizione si applica anche a coloro che compiono il 50esimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15/6/2022.
  • Obbligo vaccinale per personale universitario (equiparato a quello scolastico), senza limiti di età.
  • Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole medie e superiori la Dad scatta solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati restano in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Obbligo utilizzo mascherine FFP2.

Dal 10/1/2022:

  • Obbligo green pass “rafforzato” per piscine e centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, sociali e ricreativi per le attività anche all’aperto, trasporti a lunga percorrenza e trasporto pubblico locale (ivi compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente), sagre e fiere, centri congressi, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (es. matrimoni), servizi di ristorazione anche all’aperto (sanzione da 400 a 1000 euro).

Dal 20/1/2022:

Obbligo green pass “base” per accedere ai “servizi alla persona” (saloni di acconciatura e centri estetici, trucco semipermanente, tatuatori e piercer);

  • Lavanderie e tintorie;
  • Pompe funebri;
  • Servizi di cura degli animali da compagnia (codice ateco 96.09.04);
  • Banche;
  • Poste;
  • Uffici aperti al pubblico.

Se è necessario fare un’operazione che non può essere rimandata (per esempio una denuncia o la testimonianza per i processi in tribunale), potranno entrare anche le persone che non hanno il green pass base.
Non rientra tra le urgenze la riscossione della pensione alle Poste.

Fino al 31/1/2022:

  • Vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.
  • Sospesa l’attività di discoteche, sale da ballo e attività affini.

Dal 1/2/2022:

  • Riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi. Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
  • Obbligo green pass “base” per accedere ad uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, negozi, attività commerciali e centri commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).

Dal 15/2/2022:

  • Obbligo di green pass “rafforzato”, per gli over 50 su tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza super Green pass, niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro. Saranno considerati “assenti ingiustificati”, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del certificato rafforzato. Chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro (con sanzione raddoppiata se reiterata). Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi. La sostituzione è di dieci giorni rinnovabili fino al 31/3/2022.

Fino al 31/3/2022:

  • Stato d’emergenza (salvo proroghe).

Nella foto il Consiglio dei Ministri

Locandine da stamprare:

Obbligo Green pass base

Obbligo Green pass rafforzato

Green pass rafforzato – consumo al chiuso