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NUOVO DECRETO LEGGE COVID. LE MISURE ANTICONTAGIO APPROVATE DAL GOVERNO IL 22 LUGLIO 2021
A cura dell’Ufficio Stampa
uff.stampa@confartigianatofc.it
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 105 del 23/7/2021 con nuove misure anti contagio (vedi Conferenza e Comunicato stampa).
Confermata la proroga fino al 31 Dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale. Inoltre vengono definite le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni che riportiamo nella sintesi di seguito:
GREEN PASS
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
- Green Pass comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Il Green Pass sarà richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6/8/2021:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (per i bar consentito il consumo al bancone);
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
Tali disposizioni valgono dai 12 anni in poi.
La verifica del Green Pass può essere effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l’applicazione mobile che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario. Per la lettura occorre scaricare un’apposita app da uno dei seguenti link, a secondo del sistema usato (IOS o ANDROID) https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117 oppure https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
Per la verifica della corrispondenza tra chi mostra la certificazione e l’intestatario della stessa il verificatore può chiedere che venga esibito anche un documento di identità. Al fine di sollevare l’esercente da carichi di responsabilità eccessivi, Confartigianato ha proposto al Governo una semplificazione delle procedure di verifica.
SCARICA IL CARTELLO PER RISTORAZIONE
ZONE A COLORI
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal 1/8/2021 i due parametri principali saranno:
- Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
- Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Si resta in zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se:
a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Da bianca a gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla.
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
Da giallo ad arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Da arancione a rosso
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.
MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CULTURALI
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paraolimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
- In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso;
- In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
SANZIONI
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
FONDO DISCOTECHE
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo che rimarranno ancora chiuse.
TAMPONI A PREZZO RIDOTTO
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
DISPOSIZIONI PER LA ZONA BIANCA
- Le attività di somministrazione alimenti e bevande potranno effettuare consumo al tavolo all’aperto e al chiuso, sia a pranzo che a cena, con un limite massimo di 6 persone per ogni tavolo al chiuso (se le persone non sono conviventi);
- Abrogato il coprifuoco notturno e consentiti gli spostamenti;
- Possibili, anche al chiuso, feste e ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose;
- Consentito lo svolgimento di sagre, fiere, convegni e congressi;
- Sono aperti al pubblico parchi tematici, di divertimento, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, piscine al chiuso, centri notatori e centri benessere. E’ consentito l’utilizzo delle docce nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi (secondo le linee guida vigenti);
- E’ nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza;
- Restano sospese le attività di sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
- Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di assembramento, la sanificazione nei luoghi chiusi e l’areazione, nonchè l’obbligo di igienizzare le mani; il tutto secondo i protocolli di sicurezza previsti per i different settori. Dal 28/6 stop all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto (tale dispositivo individuale dovrà essere indossato nei luoghi a rischio assembramento, sui mezzi di trasporto e nei locali) vedi Ordinanza del Ministero della Salute del 22/6.
- Coprifuoco: Dal 19/5/2021 obbligo di rientro alle ore 23.00, dal 7/6/2021 alle ore 24.00 (salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità – presentare autocertificazione), dal 21/6/2021 nessun obbligo di rientro e libera circolazione anche notturna.
- Gli spostamenti tra Regioni gialle o bianche sono liberi. Lo spostamento in Regioni arancioni e rosse sarà consentito per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione) mentre gli spostamenti “turistici” saranno consentiti solo con possesso della certificazione verde. E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, ad un massimo di 4 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano, potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. E’ sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;
- Dal 26/4/2021 sono aperti i mercati e nel rispetto delle linee guida vigenti è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto;
- Dal 15/5/2021 sono aperte le piscine (all’aperto) e gli stabilimenti balneari;
- Dal 22/5/2021 i Centri Commerciali potranno riaprire anche nei giorni festivi e prefestivi. Riaprono anche gli impianti sciistici;
- Dal 24/5/2021 riaprono le palestre nel rispetto delle linee guida vigenti (ok all’utilizzo degli spogliatoi ma senza utilizzo della doccia);
- Dal 1/6/2021 le attività di somministrazione alimenti e bevande potranno effettuare nuovamente consumo al tavolo all’aperto e al chiuso, sia a pranzo che a cena, unitamente al servizio al banco per i Bar. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto (seguendo l’orario di coprifuoco in vigore) anche per le attività con Codice Ateco 56.30 prevalente senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive; limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro). Riaprono gli stadi e gli eventi “live”;
- Dal 15/6/2021 Riapertura per matrimoni e cerimonie sia all’aperto che al chiuso. Riaprono inoltre fiere, convegni e congressi. Nel caso degli eventi suddetti è consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico). Riaprono i parchi tematici.
- Dal 1/7/2021 riaprono palazzetti dello sport, Sale da gioco, scommesse, bingo, Casinò, Centri culturali, sociali, circoli, piscine al chiuso, centri termali e corsi di formazione in presenza;
- Restano sospese le attività di Sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
- Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’obbligo di indossare la mascherina, lavare e igienizzare spesso le mani.
- Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
- Gli spostamenti all’interno del proprio comune sono liberi. Lo spostamento in Regioni di altri colori sarà consentito per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). Gli spostamenti “turistici” saranno consentiti solo con possesso della certificazione verde (vedi sopra). E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 4 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano, potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. E’ sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;
- Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 solo per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro).
- Dal 26/4/2021 l’attività didattica in presenza deve essere tra il 70 e il 100% degli studenti;
- I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi ad eccezione delle attività commerciali previste dal DPCM del 2/3/2021 ovvero farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’obbligo di indossare la mascherina e lavare e igienizzare spesso le mani.
- Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
- Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione e anche all’interno del territorio stesso, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). E’ vietato lo spostamento in abitazioni private diverse dalla propria;
- Chiusura per mercati (salvo le attività dirette di soli generi alimentari), centri sportivi, centri estetici, acconciatori e negozi di vendita al dettaglio (ad esclusione dei Codici Ateco – vedi allegati 23 e 24);
- Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro).
- Dal 26/4/2021 l’attività didattica in presenza deve essere tra il 50 e il 75% degli studenti;
- I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi ad eccezione delle attività commerciali previste dal DPCM del 2/3/2021 ovvero farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’obbligo di indossare la mascherina, lavare e igienizzare spesso le mani.