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Emergenza energetica: ecco quando si potrà accendere il riscaldamento. Temperature giù di un grado
A cura dell’Ufficio Stampa
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In conformità con quanto previsto dal Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, il ministro della Transizione Ecologica ha firmato un decreto che definisce le modalità di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento, alimentati a gas naturale, per la stagione invernale 2022-2023.
Cosa prevede il decreto
In pratica il decreto stabilisce una riduzione complessiva di 15 giorni del periodi di accensione degli impianti e di 1 ora per quanto riguarda la durata giornaliera. Questa riduzione sarà attuata posticipando di 8 giorni la data di accensione degli impianti e anticipando di 7 giorni la data di spegnimento.
Ma secondo quali criteri vengono definite le date di accensione e spegnimento sul territorio nazionale? Il Ministero ha scelto di seguire un criterio territoriale, suddividendo l’Italia in zone climatiche (il nostro territorio si trova nella Zona E). In particolare l’esercizio degli impianti termici sarà autorizzato con i seguenti limiti:
- Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti (ad esclusione di quelli situati nella Zona F per cui non è prevista nessuna limitazione) è compresa tra le 5:00 e le 23:00 di ogni giorno.
Le eccezioni
La riduzione del periodo e della durata giornaliera di accensione non si applicano agli impianti termici di:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali;
- edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui si manifestino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:
- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici elencati ai punti da a) ad e) di cui sopra, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore. Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
- edifici pubblici e privati dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili (vedi allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del D.lgs n. 199/2021)
Di quanto deve essere abbassata la temperatura
Durante tutta la stagione invernale 2022-2023, i valori di temperatura dell’aria dovranno essere ridotti di 1°C e pertanto i nuovi limiti di temperatura saranno:
- 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
ENEA (l’Agenzia nazionale per l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ndr.) pubblicherà a breve un vademecum contenente le indicazioni per una corretta impostazione della temperatura e indicazioni per il risparmio energetico all’interno di uffici e attività produttive e commerciali. Nei condomini, l’amministratore condominiale dovrà rendere disponibile tale vademecum ai condomini entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
La riduzione di 1°C di temperatura dell’aria non si applica a:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui si manifestino esigenze tecnologiche o di produzione.
- edifici pubblici e privati dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili (vedi allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del D.lgs n. 199/2021).
Controlli e Sanzioni
In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra il proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile potranno essere soggetti a sanzioni. La verifica del rispetto delle disposizioni sopra richiamate sarà di competenza delle autorità locali, nell’ambito delle ispezioni sugli impianti termici.