Durante un colloquio di lavoro vietato chiedere ai candidati se sono stai licenziati o se hanno intenzione di avere figli

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Durante un colloquio di lavoro vietato chiedere ai candidati se sono stati licenziati o se hanno intenzione di avere figli. Nemmeno se l'intervistato è consenziente. Vietato, inoltre, pescare dati dai social, a meno che il network non sia professionale e i dati riguardino la posizione lavorativa. Vietato anche domandare referenze a precedenti datori di lavoro, salvo assenso dell'interessato. Sono queste alcune delle prescrizioni del Codice di condotta per le Agenzie per il lavoro (Apl), promosso da Assolavoro e approvato dal Garante della privacy.
Il codice di condotta è una attuazione del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr) e ha il compito di precisare modalità applicative del Gdpr.
Il codice è rivolto alle agenzie, autorizzate dall'Anpal (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro), che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.
L'adesione al codice, utile a dimostrare la conformità al Gdpr, è facoltativa ed è aperta a tutte le agenzie, anche quelle non iscritte ad Assolavoro.
Il codice per le Apl, corredato da due fac simile (modello di informativa e di registro dei trattamenti), è ricco di indicazioni pratiche.
Un primo chiarimento riguarda i ruoli privacy nei rapporti tra agenzie e loro clienti/utilizzatori: eccetto le attività di esecuzione di servizi in outsourcing, Apl e utilizzatori/clienti sono definiti titolari autonomi. Nel modello di informativa, allegato al Codice, sono dettagliate basi di liceità del trattamento e specifici termini di conservazione dei dati. Con esclusione della somministrazione di lavoro, le Apl possono conservare i dati per 48 mesi (salvo cancellazione anticipata a richiesta). Con riferimento ai rapporti di somministrazione di lavoro, invece, le Apl conservano i dati per un periodo di undici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A riguardo delle basi giuridiche, il Codice specifica che non ci vuole il consenso per verificare le informazioni sul candidato mediante consultazione di un social network, purché sia di natura professionale. Il Codice riprende anche la regola, ancora spesso disattesa nella prassi, per cui non è dovuto il consenso al trattamento dei dati presenti nei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati, ai quali deve essere fornita un'informativa privacy al primo successivo contatto utile. Quanto alle operazioni di trattamento, il Codice dà una serie di prescrizioni. Durante le selezioni di personale, non si devono scremare i candidati sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati. Non si possono, poi, acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai chi ha commissionato una ricerca di personale, senza una previa autorizzazione esplicita del candidato. Infine, non si possono trattare, neanche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari (salvi obblighi di legge). Fonte: Italia Oggi