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COOKIE – NO ALLE CASELLE PRECOMPILATE

A cura dell’Ufficio Stampa
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COOKIE – NO ALLE CASELLE PRECOMPILATE
Illegittimo gonfiare il numero di cookie esenti da consenso.

Sui siti internet è illegittimo precompilare le caselle con il consenso per i cookie e spacciare quelli non essenziali per tecnici (per i quali il consenso non ci vuole). Sono alcune delle condotte degli operatori bocciate dal report conpilato dalla task force del Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb), pubblicato il 18 gennaio 2023. Il report ha condotto una analisi sulle prassi seguite nei paesi in cui si applica il GDPR (Regolamento UE sulla protezione dei dati 679/2016): ci sono parecchie precisazioni (per lo più su aspetti noti), ma su alcuni temi si lascia la porta aperta alle soluzioni adottate dagli operatori, senza adottare scelte univoche. Così la disciplina, che pure esiste da 20 anni, appare ancora scivolosa, soprattutto per chi volesse essere in regola, mentre gli abusi dei dati degli utenti digitali sono generalizzati.
COOKIE. I cookie possono essere descritti come un marchio elettronico, che i gestori dei siti imprimono sul dispositivo usato per navigare su Internet: servono per seguire cosa si fa con quel dispositivo e, quindi, anche per raccogliere dati sull’utente da utilizzare in seguito: forse solo per favorire la navigazione in un successivo accesso o, forse, per schedare la persona per marketing o per altri fini (magari scorretti o perfino illeciti). I cookie, dunque, possono essere pericolosi e la regola, risalente al 2002 (direttiva n. 58) è che ci vuole il consenso per i cookie “non tecnici”. E qui nascono i problemi, considerato che c’è chi li vuole piazzare per i suoi scopi, facendo tutto alle spalle dell’interessato e spillandogli la possibilità di dire di no.
RIFIUTA TUTTO. Nel report si riporta l’opinione prevalente della necessità di un bottone per esprimere il consenso/dissenso su tutti i cookie. Una difforme posizione minoritaria si basa sul fatto che la direttiva 2002/58 non parla espressamente di un’opzione per il rifiuto integrale.
REVOCA DEL CONSENSO. La revoca del consenso deve essere facile e sempre disponibile. Sono utili, al riguardo, un’icona o un link. Ma, secondo il documento, non c’è una soluzione che si può imporre: vige il fai-da-te e il successivo controllo dei Garanti, ma caso per caso.
CASELLE PRECOMPILATE. È illegittimo presentare le caselle contrassegnate con il consenso per determinati tipi di cookie.
FORME INGANNEVOLI. È illegittimo: 1) inserire, come alternativa al consenso, un link apparente con le parole “rifiuta” o simili, affogato in un testo non immediatamente percepibile oppure inserire il link fuori dal rettangolino con l’informativa breve sui cookie (il cosiddetto “banner”); 2) usare colori o sfondi, che velano il tasto da selezionare per rifiutare i cookie. In ogni caso scelte cromatiche e di web design sono lasciate alla discrezionalità degli operatori.
LEGITTIMO INTERESSE. Non vanno bene i banner che non danno subito la possibilità di scegliere e rinviano a un’altra pagina in cui sono inserite le caselle precompilata del “legittimo interesse”.
NECESSITÀ FASULLA. Il documento ripete che non debbono essere contrabbandati per necessari o essenziali alla navigazione cookie che non sono effettivamente tali. Peraltro, nel report si legge che non è possibile stilare un elenco dei cookie necessari. Da individuarsi, anche qui, caso per caso.
DOPPIO CONSENSO. Ci vuole il consenso per i cookie. Poi ci vuole una base giuridica per trattare i dati raccolti con i cookie, La raccolta dei cookie è disciplinata dalla direttiva 2002/58 e relative norme nazionali di recepimento (che prescrivono il consenso “cookie”). I trattamenti successivi sono disciplinati dal Gdpr (regolamento 2016/679) e, quindi, si devono applicare le condizioni di liceità previsti dall’articolo 6, compreso il consenso.

Fonte: ItaliaOggi